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31 ott 2025

29 ott 2025

  • 22:1522:15, 29 ott 2025 Art. 6 – Scogliere affioranti (cron | modifica) [414 byte] 79.41.123.168 (discussione) (Creata pagina con "(1) :Nel caso di isole situate su atolli o di isole bordate da scogliere affioranti, la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea della scogliera, dal lato del mare aperto, come indicato con simboli appropriati sulle carte nautiche ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero. ==Riferimenti giurisprudenziali== ==Riferimenti dottrinali== ==Bibliografia==")
  • 22:1422:14, 29 ott 2025 Art. 5 – Linea di base normale (cron | modifica) [361 byte] 79.41.123.168 (discussione) (Creata pagina con "(1) :Salvo diversa disposizione della presente convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero. ==Riferimenti giurisprudenziali== ==Riferimenti dottrinali== ==Bibliografia==")
  • 22:1222:12, 29 ott 2025 Art. 4 – Limite esterno del mare territoriale (cron | modifica) [274 byte] 79.41.123.168 (discussione) (Creata pagina con "Il limite esterno del mare territoriale e` la linea ciascun punto della quale si trova a una distanza dal punto più prossimo della linea di base, uguale alla larghezza del mare territoriale.")

27 ott 2025

25 ott 2025