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Art. 16 – Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche

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  1. Le linee di base a partire dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, determinate conformemente agli articoli 7, 9 e 10, o i limiti che ne derivano, e le linee di delimitazione tracciate conformemente agli articoli 12 e 15 sono indicate su carte nautiche a scala idonea a determinarne la posizione. In alternativa, può essere impiegato un elenco delle coordinate geografiche dei punti, specificando il datum geodetico utilizzato.
  2. Lo Stato costiero dà opportuna diffusione a tali carte nautiche o elenchi di coordinate geografiche e ne deposita una copia presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

Riferimenti giurisprudenziali

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Riferimenti dottrinali

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Bibliografia

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