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Art. 5 – Linea di base normale

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(1)

Salvo diversa disposizione della presente convenzione, la linea di base normale dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale è la linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.

Riferimenti giurisprudenziali

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Riferimenti dottrinali

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Bibliografia

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