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Preambolo

Da Wikinternational.

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE E ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA PARTE XI DELLA CONVENZIONE

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

GLI STATI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

ANIMATI dal desiderio di disciplinare, in uno spirito di mutua comprensione e cooperazione, tutti i problemi relativi al diritto del mare e coscienti della portata storica della presente convenzione che costituisce un importante contributo al mantenimento della pace, della giustizia e del progresso di tutti i popoli del mondo,

CONSTATANDO che l'evoluzione a partire dalle conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare, tenutesi a Ginevra nel 1958 e nel 1960, ha accentuato la necessità di una nuova convenzione sul diritto del mare generalmente accettabile,

CONSCI che i problemi degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme,

RICONOSCENDO che è auspicabile stabilire tramite la presente convenzione, tenuto debitamente conto della sovranità di tutti gli Stati, un ordine giuridico per i mari e per gli oceani che faciliti le comunicazioni internazionali e che favorisca gli usi pacifici dei mari e degli oceani, l'utilizzazione equa ed efficiente delle loro risorse, la conservazione delle loro risorse viventi, e lo studio, la protezione e la preservazione dell'ambiente marino,

CONSIDERANDO che la realizzazione di questi obiettivi contribuirà alla realizzazione di un ordine economico internazionale equo e giusto che tenga conto degli interessi e delle necessità di tutta l'umanità e, in particolare, degli interessi e delle necessità specifici dei paesi in via di sviluppo sia costieri che privi di coste,

DESIDERANDO che la presente convenzione sviluppi i principi contenuti nella risoluzione 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970, nella quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha in particolar modo solennemente dichiarato che l'area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale, così come le loro risorse, sono patrimonio comune dell'umanità e che la loro esplorazione e sfruttamento vengono condotti a beneficio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla collocazione geografica degli Stati,

CONVINTI che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto del mare realizzati con la presente convenzione contribuiranno al rafforzamento della pace, della sicurezza, della cooperazione e delle relazioni amichevoli tra tutte le nazioni conformemente ai principi di giustizia e di uguaglianza dei diritti e che promuoveranno il progresso economico e sociale di tutti i popoli del mondo, conformemente agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite, quali sono enunciati nella Carta,

AFFERMANDO che le questioni non disciplinate dalla presente convenzione continuano ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: