Vai al contenuto

Art. 3 – Larghezza del mare territoriale

Da Wikinternational.
Versione del 27 ott 2025 alle 21:29 di 79.41.123.168 (discussione) (Creata pagina con "(1) Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione. ==Riferimenti giurisprudenziali== ==Riferimenti dottrinali== ==Bibliografia==")
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

(1) Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

Riferimenti giurisprudenziali

Riferimenti dottrinali

Bibliografia