Art. 3 – Larghezza del mare territoriale: differenze tra le versioni
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Creata pagina con "(1) Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione. ==Riferimenti giurisprudenziali== ==Riferimenti dottrinali== ==Bibliografia==" |
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Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione. | :Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione. | ||
==Riferimenti giurisprudenziali== | ==Riferimenti giurisprudenziali== | ||
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Versione attuale delle 21:30, 27 ott 2025
(1)
- Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.