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Art. 3 – Larghezza del mare territoriale: differenze tra le versioni

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Creata pagina con "(1) Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione. ==Riferimenti giurisprudenziali== ==Riferimenti dottrinali== ==Bibliografia=="
 
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Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
:Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.
==Riferimenti giurisprudenziali==
==Riferimenti giurisprudenziali==
==Riferimenti dottrinali==
==Riferimenti dottrinali==
==Bibliografia==
==Bibliografia==

Versione attuale delle 21:30, 27 ott 2025

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Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

Riferimenti giurisprudenziali

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Riferimenti dottrinali

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Bibliografia

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