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Art. 3 – Larghezza del mare territoriale: differenze tra le versioni

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Creata pagina con "(1) Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione. ==Riferimenti giurisprudenziali== ==Riferimenti dottrinali== ==Bibliografia=="
(Nessuna differenza)

Versione delle 21:29, 27 ott 2025

(1) Ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio mare territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione.

Riferimenti giurisprudenziali

Riferimenti dottrinali

Bibliografia