Art. 1 – Uso dei termini e ambito d’applicazione: differenze tra le versioni
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Art. 1 |
(Nessuna differenza)
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Versione delle 21:19, 27 ott 2025
(1)
- Ai fini della presente Convenzione:
- Per «Area» s’intende il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale;
- Per «Autorità» s’intende l’Autorità Internazionale dei Fondi Marini;
- Per «attività nell’Area» s’intende ogni attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse dell’Area;
- Per «inquinamento dell’ambiente marino» s’intende l’introduzione diretta o indiretta, a opera dell’uomo, di sostanze o energia nell’ambiente marino, ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina, rischi per la salute umana, impedimenti alle attività marine, ivi compresi la pesca e altri usi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell’acqua di mare che ne compromettano l’utilizzazione, oppure il degrado delle attrattive ambientali;
- a) Per «immissione» si intende:
- i) ogni scarico volontario in mare di rifiuti o altri materiali da parte di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
- ii) ogni affondamento volontario in mare di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
- b) Il termine «immissione» non include:
- i) lo scarico in mare di rifiuti o di altri materiali quando sia fortuito o conseguente alle normali operazioni di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali e relative attrezzature, purché non si tratti dei rifiuti o di altri materiali destinati o trasportati a bordo di navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali, la cui funzione sia lo smaltimento di tali materiali, oppure dei residui derivati dalla lavorazione di tali rifiuti o altri materiali, che avvenga a bordo di tali navi, aeromobili, piattaforme o altre strutture artificiali;
- ii) il deposito di materiali per fini diversi dalla semplice eliminazione degli stessi, purché tale deposito non vada contro gli obiettivi della presente Convenzione.
- a) Per «immissione» si intende:
(2)
- Per «Stati contraenti» si intendono gli Stati che hanno consentito ad essere vincolati dalla presente Convenzione, nei confronti dei quali la presente Convenzione è in vigore;
- La presente Convenzione si applica, mutatis mutandis, ai soggetti menzionati all’articolo 305 numero 1 lettere b), c), d), e) ed f), che diventano Parti contraenti la presente Convenzione conformemente alle condizioni a ciascuno pertinenti, ed entro questi limiti la definizione «Stati contraenti» si riferisce a questi soggetti.